Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta «legge Buttiglione»), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
Al riguardo, si fa presente che la legge comunitaria 2007, approvata dalle Camere e attualmente in attesa di promulgazione (atto Camera n. 3062), contiene diverse modifiche alla legge n. 11 del 2005, alcune delle quali sono state tenute in considerazione ai fini della predisposizione del presente disegno di legge. A seguito dell'entrata in vigore della legge comunitaria 2007, sarà pertanto necessario provvedere al coordinamento delle disposizioni del presente disegno di legge con le nuove norme approvate.
La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate
al comma 1, elevazione dei limiti edittali, anche in coordinamento con le previsioni introdotte dall'articolo 2, comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
al comma 2, esclusione dal beneficio del pagamento in misura ridotta;
al comma 3, eliminazione della fase procedimentale della diffida.
Essi riguardano tutti gli ambiti toccati dalla direttiva, ovvero tutela dei minori per la parte relativa alla propaganda di servizi audiotex e videotex, pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, diritto di rettifica e divieto di incitamento all'odio. Tale modifica si pone, peraltro, in perfetta coerenza con la segnalazione al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 16 luglio 2006, che ha individuato proprio nello scarso ammontare delle sanzioni e nella presenza degli istituti della diffida e dell'oblazione i principali fattori di inefficacia dei procedimenti sanzionatori previsti dalla normativa italiana.
Con l'articolo 9 si intende risolvere una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea (CE), che la Commissione europea ha avviato per il non corretto recepimento della direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla
Viene conferita la delega al Governo per dare attuazione:
alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
Tale capo si compone di tre articoli.
L'articolo 11, oltre a conferire la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati e a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei relativi decreti legislativi.
In particolare, il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/783/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.
Il decreto legislativo che recepisce la decisione quadro 2006/960/GAI è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono stati sempre previsti la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni. Nel presente disegno di legge, peraltro, è stata accolta l'istanza delle Camere - già contenuta nella legge comunitaria 2007 - volta a conferire un termine più lungo, sessanta giorni invece che quaranta, alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere; resta ferma la previsione in base alla quale, ove il citato termine spiri
a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) di fornire l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) di fornire l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.
In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2007:
procedure ufficialmente aperte: 198,
di cui:
per violazione del diritto comunitario: 165;
Violazione
Mancata
| TOTALE
| Messe in mora
| 57
| 16
| 73
| Messe in mora complementari
| 12
| -
| 12
| Pareri motivati
| 37
| 10
| 47
| Pareri motivati complementari
| 2
| -
| 2
| Decisioni di ricorso
| 8
| 1
| 9
| Ricorsi
| 26
| 4
| 30
| Sentenze
| 14
| 1
| 15
| Messe in mora ex articolo 228
| 3
| -
| 3
| Messe in mora complementari ex articolo 228
| 1
| -
| 1
| Pareri motivati ex articolo 228
| 3
| 1
| 4
| Ricorsi ex articolo 228
| 2
| -
| 2
| Totale
| 165
| 33
| 198
| |
Suddivisione delle procedure per settore:
Affari economici e finanziari: 7;
Affari esteri: 3;
Affari interni: 4;
Agricoltura: 4;
Ambiente: 59;
Appalti: 24;
Comunicazioni: 4;
Concorrenza e aiuti di Stato: 3;
Energia: 5;
Fiscalità e dogane: 21;
Giustizia: 1;
Istruzione, università e ricerca: 1;
Lavoro e affari sociali: 13;
Libera circolazione dei capitali: 1;
Libera circolazione delle merci: 11;
Libera circolazione delle persone: 2;
Libera prestazione dei servizi e stabilimento: 12;
Pesca: 4;
Salute: 12;
Trasporti: 6;
Tutela dei consumatori: 1.
Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate nel 2007 - da attuare in via amministrativa e non ancora attuate, alla data del 5 gennaio 2008:
2007/3/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;
2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
2007/13/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
2007/15/CE della Commissione, del 14 marzo 2007, che modifica, ai fini del suo adattamento al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 74/483/CEE del Consiglio relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore;
2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI;
2007/19/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI;
2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;
2007/32/CE della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;
2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;
2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;
2007/39/CE della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon;
2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;
2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro");
2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;
2007/53/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;
2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile;
2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;
2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati;
2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;
2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III;
2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari;
2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva;
2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per
2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all'inserimento della specie Galega orientalis Lam;
2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;
2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi;
2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive.
Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive - pubblicate nel 2007 - che risultano essere già attuate in via amministrativa, alla data del 5 gennaio 2008:
2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II;
2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb;
2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam;
2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;
2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos;
2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb;
2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini;
2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;
2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;
2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;
2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb;
2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione;
2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambdacialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;
2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;
2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato;
2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;
2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;
2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua;
2007/52/CE della Commissione, del 16 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil.
Per quanto concerne la lettera c), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2007, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2008.
Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera d), non risultano nel 2007 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.
Regione Abruzzo | |||||||
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale. | Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23, «Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo». | ||||||
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. | Legge regionale 25 giugno 2007, n. 17, «Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici». | ||||||
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. | Legge regionale 17 luglio 2007, n. 22, «Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli». | ||||||
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. | Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, «Norme per la gestione integrata dei rifiuti». | ||||||
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. | |||||||
Direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. | |||||||
Regione Emilia-Romagna | |||||||
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cosiddetta «Seveso II»). Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4, «Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali». Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
| Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Legge regionale 6 luglio 2007, n. 10, «Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione». |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3, «Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE». |
Regione Friuli Venezia Giulia | |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14. |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. | Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006). |
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. | Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, «Norme in materia di risorse forestali». |
Regione Lombardia | |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2, «Legge quadro sul prelievo in deroga». |
Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3, «Legge quadro sulla cattura di richiami vivi». | |
Regione Valle d'Aosta | |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
| Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della |
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. | direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2007)». |
Articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, «Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni». |
Regione Veneto | |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24, «Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE'" e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"». |
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. | Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, «Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"». |
Provincia autonoma di Trento | |
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. | Legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette». |
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. | |
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Sul testo è stato acquisito il parere, favorevole, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sessione comunitaria. Su richiesta delle regioni, è stata inserita una nuova disposizione (articolo 10).